PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies e 609-octies del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

      1. Nel capo I del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 586 sono inseriti gli articoli da 586-bis a 586-nonies, introdotti dagli articoli da 3 a 10 della presente legge.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-bis. (Violenza sessuale). - Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
      Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

          1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

          2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

      Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

 

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Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 586-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-ter. (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

          1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

          2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

          3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

          4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

          5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

      La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
      La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

 

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Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 586-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quater. (Atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 586-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel medesimo articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

          1) non ha compiuto gli anni quattordici;

          2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

      Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 586-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 586-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
      Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 586-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-quinquies. (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

 

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Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 586-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-sexies. (Molestie sessuali). - Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 5.000 euro.
      La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di 10.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.
      La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di 15.000 euro se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto».

Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 586-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-septies. (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-sexies e 586-nonies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 586-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-octies. (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 586-bis, 586-ter e 586-quater sono punibili a querela della persona offesa.
      Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      La querela proposta è irrevocabile.
      Si procede tuttavia d'ufficio:

          1) se il fatto di cui all'articolo 586-bis è commesso nei confronti di persona che

 

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al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

          2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

          3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

          4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

          5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 586-quater, quarto comma».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 586-octies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-nonies. (Violenza sessuale di gruppo). - Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
      La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.
      La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

          1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

          2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

      La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.
      La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

 

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      La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
      La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva».

Art. 11.

      1. Per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies, 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
      2. Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
      3. I condannati per i delitti di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione dei benefìci di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 12.

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, al cittadino straniero si applica la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 13.

      1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei rapporti con la vittima del reato.

 

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      2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

          a) recidiva;

          b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

Art. 14.

      1. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale, è aggiunto il seguente:

      «4-bis) il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale associato, per un equivalente periodo di tempo, a terapia di recupero psicoterapeutico».